A fronte di un ricorso promosso da alcune società di noleggio del settore e da Automobile Club d’Italia il TAR del Lazio ha sospeso per la sola parte riguardante i veicoli in locazione senza conducente l’efficacia della Circolare del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2014 in applicazione all’art. 94 del Codice della strada. Il TAR del Lazio ha inoltre fissato al 28 maggio 2015 l’udienza per il giudizio sul merito, cioè per le decisioni sulla legittimità dei contenuti della circolare in questione.
“In attesa di comunicati da parte del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Interno – si legge in una odierna nota sul tema di ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici) – è pertanto da ritenersi non applicabile la regolamentazione delle comunicazioni e degli adempimenti riguardanti il noleggio contenuti nel paragrafo E 3 della Circolare in questione e, conseguentemente, non applicabile anche quanto indicato nella successiva Circolare del MIT del 27 ottobre 2014”.
La sospensione del TAR del Lazio concerne la sola parte riguardante i veicoli in locazione senza conducente, restano quindi in vigore le ulteriori previsioni in conto ai detentori delle auto aziendali. Nulla, infatti, è cambiato per tutti gli altri soggetti titolari di veicoli aziendali. Per questi, infatti, continuano ad essere operativi i chiarimenti forniti dal Ministero (vedi Circolare del 3/11/2014).
Tornando ai ricorsi presentati al TAR del Lazio, essi hanno acceso i riflettori sui chiarimenti resi con i diversi documenti di prassi emessi nelle settimane precedenti. La circolare n. 15513 del 10 luglio 2014, in particolare, con riferimento al noleggio a lungo termine, chiariva che “per agevolare gli adempimenti richiesti” la comunicazione dei dati, obbligatoria in caso noleggio a lungo termine, per un periodo superiore a 30 giorni, doveva essere effettuata dal “locatore” (società di noleggio) sulla base di una delega scritta rilasciata dall’utilizzatore del veicolo.
Dagli estensori dei ricorsi è stato in particolare criticato, non tanto il costo della procedura, essenzialmente basso (versamento di Euro 9,00 sul c.c.p. 9001 per diritti di motorizzazione), ma la sua non semplice gestione dal punto di vista operativo.
In conseguenza del provvedimento del TAR del Lazio, considerata la complessità tecnica e l’esito incerto delle future pronunce, potrebbe paventarsi per gli operatori del noleggio il problema di come “sanare” gli adempimenti non effettuati nel caso in cui il giudizio definitivo di merito dovesse smentire le ordinanze cautelari, confermando invece la legittimità delle norme.
Considerando, poi, i tempi tecnici e gli eventuali motivi di ricorso sulla decisione futura, le cause potrebbero protrarsi per oltre un anno.
Bologna, 1 dicembre 2014
*Questo servizio è a cura di Carla Brighenti, Dottore Commercialista e Davide De Giorgi, Avvocato Tributarista.
Last modified: 2 Dicembre 2014