Veicoli in benefit, ad uso promiscuo e “condivisi” esclusi

 

Diventano obbligatorie, da oggi (3 novembre 2014), le nuove regole in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. 

 

Chi deve fare che cosa?

Ciò significa che, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione dei veicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell’intestatario della carta di circolazione, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo: 

Il nuovo intestatario deve richiedere all’Ufficio della Motorizzazione Civile l’aggiornamento dei dati del veicolo

 

Come effettuare la comunicazione

Per facilitare la comprensione dei nuovi adempimenti, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha pubblicato due circolari (n. 15513/2014 – n. 23743/2014) con le quali vengono forniti i chiarimenti operativi e i modelli standard da utilizzare in sede di adempimento.

Con la circolare n. 15513/2014 è stato specificato che per motivi di “semplificazione” è legittima anche la comunicazione effettuata dal dante causa (e cioè, il “comodante”, “locatore”, “sublocatore”) purché venga effettuata su delega scritta dell’avente causa.

Proprio per questo motivo sono stati predisposti due prototipi di delega esemplificati, rispettivamente Allegato A/1 (presente a margine della circolare n. 15513/2014), da compilare quando l’avente causa è una persona fisica, e Allegato A/2, da utilizzare quando l’avente causa è una persona giuridica (ad. esempio società, enti, ecc.). 

Il nuovo obbligo di comunicazione è escluso in caso di trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, e stipula di contratti di leasing

Adempimenti

1) Aggiornamento dati dell’Archivio Nazionale dei Veicoli

2) Variazione dati carta di circolazione

 

Decorrenza e Sanzioni

Nessun obbligo di comunicazione di aggiornamento è comunque previsto nel caso variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli intervenute fino al 2 novembre 2014. Il provvedimento non è pertanto retroattivo.

A partire dal 3 novembre invece, in caso di omissione verranno applicate le sanzioni previste dal medesimo art. 94, co. 4-bis, c.d.s.. E che di sanzionipesanti” si tratti non vi è dubbio. 

SANZIONI

Minimo di Euro 705 fino ad un massimo di Euro 3.526

Immediato ritiro della carta di circolazione

 

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I veicoli aziendali

Per le auto aziendali è stata prevista una disciplina ad hoc, sia in riferimento agli adempimenti da effettuare e sia in riferimento ai costi della procedura nel caso di registrazione di una intera flotta aziendale. 

In particolare, nel caso in cui venga concessa la disponibilità del veicolo aziendale (vale sia per le aziende pubbliche che per quelle private) in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti e per un periodo superiore a 30 giorni, un rappresentante dell’azienda (munito del potere di agire in nome e per conto dell’azienda, e munito di delega scritta rilasciata dal dipendente) deve provvedere, entro 30 giorni, alla presentazione di un apposita Istanza (conforme al Modello “Allegato B\1” presente a margine della circolare n. 15513/2014) e adempiere all’obbligo di aggiornamento dei dati nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

 

Termini per la comunicazione

Il termine dei 30 giorni, utile ad effettuare la comunicazione, deve essere computato in giorni naturali e consecutivi e va fatto decorrere dalla data di stipula del contratto di comodato

Attenzione: l’adempimento deve essere effettuato anche qualora l’azienda abbia la “disponibilità” del veicolo a titolo di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente (noleggio a lungo termine).

 

Casi particolari

Con la circolare n. 23743/2014 sono stati forniti chiarimenti in merito ad una situazione particolare. Con il documento di prassi è stato chiarito il corretto comportamento da seguire nel caso in cui l’auto aziendale sia nella disponibilità dell’azienda tramite un contratto di locazione senza conducente (noleggio a lungo temrine), e successivamente sia lasciata nella disponibilità del dipendente per oltre 30 giorni.

Alcuni operatori infatti si sono chiesti se fosse possibile delegare direttamente l’impresa di noleggio senza conducente all’effettuazione della comunicazione, così da non “duplicare” la comunicazione.

La risposta fornita dal Ministero (riprodotta di seguito) è negativa. A Parere del Ministero infatti, la società di noleggio senza conducente deve limitarsi a comunicare i dati relativi alla società che ha preso a noleggio le auto.

Successivamente spetta all’impresa che lascia l’auto nella disponibilità del dipendente per più di 30 giorni, su delega del comodatario, chiedere l’aggiornamento dei dati nell’Archivio Nazionale dei Veicoli. 

Circolare n. 23743, 27 ottobre 2014

“Per ragioni di tutela degli interessi di ordine pubblico, è altresì da escludere la possibilità che, in caso di locazione senza conducente e di successivo comodato di veicoli aziendali, il locatore possa comunicare direttamente i dati relativi al comodato.

Il locatore, infatti, potrà provvedere esclusivamente alla comunicazione della LSC e successivamente il locatore/comodante, su delega del comodatario, potrà chiedere l’annotazione del comodato”.

 

La procedura

La procedura per l’auto aziendale concessa in comodato gratuito ai propri dipendenti è dunque semplificata in quanto non devono essere effettuate le procedure di “aggiornamento” della carta di circolazione

COSTI

Euro 16,00 – versamento c.c.p. n. 4028 (Imposta di bollo)

Euro 9,00 – versamento c.c.p. n. 9001 (Diritti di motorizzazione)

 All’Istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente anche la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo pari ad Euro 16,00 e il pagamento di Euro 9,00 a titolo di diritti di motorizzazione. 

Attenzione: se le registrazioni riguardano un’intera flotta aziendale, è prevista la possibilità di effettuare una unica istanza cumulativa, pagando una sola imposta di bollo. Anche in questo caso però l’aggiornamento dei dati nell’Archivio Nazionale dei Veicoli deve essere effettuato per ogni singola auto aziendale, con il pagamento di Euro 9,00 per ciascun veicolo. 

A seguito della presentazione dell’Istanza, la Motorizzazione Civile rilascia l’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli. Non è necessario che l’attestazione sia tenuta a bordo dell’auto aziendale, in quanto non sono previste sanzioni in sede di controllo stradale. 

Alla scadenza del contratto di comodato dei veicoli aziendali, non occorre effettuare alcuna comunicazione in quanto si intende implicitamente che il veicolo è rientrato nella piena disponibilità dell’azienda. Una nuova comunicazione è prevista solo nel caso in cui lo stesso veicolo venga concesso in comodato ad un nuovo soggetto.

 

Cessazione anticipata

In caso di cessazione anticipata

1) La comunicazione è dovuta se il veicolo rientra nella disponibilità dell’azienda (comodante) senza essere posto nella disponibilità di un nuovo dipendente (comodatario)

2) La comunicazione non è dovuta se il veicolo, entro il termine di 30 giorni, viene posto nella disponibilità di un nuovo comodatario; pertanto, non verrà comunicata la cessazione del comodato precedente ma sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato di veicoli aziendali

 

Casi di esclusione dalla comunicazione

L’adempimento non deve essere effettuato qualora la disponibilità del veicolo costituiscaa qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo” (ad esempio per un prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera), in quanto il comodato è per sua natura un contratto “essenzialmente gratuito”. 

Inoltre, sono soggetti al monitoraggio solo quei veicoli lasciati nella disponibilità del dipendente (per più di 30 giorni), in un uso esclusivo e personale del veicolo in capo al driver. 

Sulla base di tale ricostruzione, sono “certamente escluse”: 

  1. l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit” (retribuzione in natura consistenti nell’assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso viene meno il requisito della gratuità;
  2. al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (ad esempio i veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); in tal caso viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
  3. l’utilizzo della stessa auto da parte di più dipendenti; in tal caso viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

 

Con la circolare n. 23743/2014, viene sciolto un nodo fondamentale, e cioè, viene specificato che l’obbligo di aggiornamento dei dati presso l’Archivio Nazionale dei Veicoli è previsto anche nei casi l’auto aziendale sia nella disponibilità di soci, amministratori e collaboratori (e non solo nei confronti del lavoratore dipendente). 

 

Riferimenti normativi e di prassi applicativa

D.Lgs. n. 285/1992, art. 94 comma 4-bis

D.P.R. n. 495/1992, art. 247-bis

Circolare n. 15513, 10 luglio 2014

Circolare n. 23743, 27 ottobre 2014

 

Bologna, 3 novembre 2014

 

 

*Questo servizio è a cura di Carla Brighenti, Dottore Commercialista e Davide De Giorgi, Avvocato Tributarista.

Last modified: 2 Dicembre 2014