Le Ordinanze del T.A.R. del Lazio del 28 novembre scorso hanno sospeso l’efficacia della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15513 del 10 luglio scorso per la sola parte riguardante i veicoli in locazione senza conducente (paragrafo E 3) fissando al 28 maggio 2015 l’udienza per il giudizio sul merito.

 

Con i ricorsi presentati si mette sostanzialmente in discussione quanto previsto dal Ministero in materia di procedure operative. In questa circostanza infatti è stato chiarito che “sono da ritenere legittimamente assolti” gli obblighi di monitoraggio qualora la comunicazione (in caso di noleggio, al solo Archivio nazionale dei veicoli) venga effettuata dal locatore dante causa, comunicazione alla quale deve essere allegata l’attestazione di versamento di soli € 9,00 (Diritti di motorizzazione) e la relativa delega rilasciata dal locatario avente causa.

 

Ma deve essere effettuata la comunicazione? E da chi? In questo senso le opinioni possono sembrare divergenti.

 

In una nota del 17 dicembre, l’ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici) ribadisce che il nuovo adempimento “viene a trovarsi in situazione di totale inapplicabilità per la parte attinente la locazione senza conducente”. L’Associazione delle società di noleggio sembrerebbe escludere ogni forma di adempimento previsto in capo alle società di noleggio e ribadisce che qualsiasi eventuale contestazione, da parte degli organi di polizia stradale sull’inosservanza degli obblighi di comunicazione per fattispecie legate al settore della locazione senza conducente, sia illegittima, in quanto priva degli elementi essenziali di applicabilità della norma (regolamentazione dell’obbligo di comunicazione) e soprattutto adottata in evidente elusione di un giudicato.

 

Ma chi ha detto che l’obbligo di comunicazione è sospeso per i clienti delle società di noleggio? In un articolo apparso sulla stampa specializzata (v. Il Sole 24ORE del 14 dicembre 2014 qui in allegato) viene chiarito che “l’adempimento resta dovuto e – almeno in teoria – i clienti rischiano una multa” con un minimo di € 705 fino ad un massimo di € 3.526 oltre all’immediato ritiro della carta di circolazione.

 

A parere dell’Autore dell’articolo infatti, anche senza le modalità operative specificate dal Ministero con le circolari in oggetto, resterebbe comunque in vigore l’obbligo di monitoraggio e dunque la correlata comunicazione. L’assunto troverebbe riscontro anche da parte della Motorizzazione “tanto che agli uffici provinciali non è arrivata alcuna comunicazione di sospendere l’annotazione dei noleggi”.

 

In via prudenziale si consiglia dunque ai clienti delle società di noleggio (locatario avente causa), di monitorare i contratti di noleggio oltre i trenta giorni, stipulati a partire dal 3 novembre 2014 anche in caso di conferimento della delega e, nel caso di inerzia da parte della società di noleggio, a provvedere autonomamente alla comunicazione.

 

Anche in questo caso, infatti, la “scissione” tra titolare dell’adempimento (il locatario avente causa), e titolare delegato (il locatore dante causa, cioè la società di noleggio), non deve indurre a ritenere che anche le eventuali sanzioni siano traslate sul soggetto che materialmente non adempie alla comunicazione.

Sul tema è intervenuto il Ministero dell’Interno con la circ. n. 300/a/7812/14/106/16, in vista di un più importante intervento sulle tematiche legate all’attività di controllo, chiarendo che salvo le ipotesi di responsabilità solidale, l’infrazione può essere contestata solo all’avente causa.

 

Certo è che irrogare delle sanzioni “pesanti “a fronte di un nuovo obbligo di comunicazione che per sua natura si presenta complesso, in mancanza di canali procedurali “rodati” e nelle more di una pronuncia del T.A.R., sembrerebbe quasi vessatorio nei confronti delle società di noleggio e dei loro clienti. Sul punto si auspica un intervento ufficiale che preveda la sospensione delle sanzioni per il primo periodo di applicazione, intervento che potrebbe trovare spazio in occasione della direttiva controlli annunciata dal Ministero dell’Interno.

 

Bologna, 18 dicembre 2014

  

*Questo servizio è a cura di Carla Brighenti (carla.brighenti@studiobrighentirappini.com), Dottore Commercialista e Davide De Giorgi (davidedegiorgiwork@gmail.com ), Avvocato Tributarista.

Last modified: 19 Dicembre 2014