CIRCOLARE AI SOCI F8/2015

Per poter dedurre il costo (sia ai fini IRES che ai fini Irap) e detrarre l’IVA in relazione all’acquisto di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di aziende e professionisti, è obbligatorio compilare la cosiddetta scheda carburante in tutti i suoi campi. Occorre, in particolar modo, fare attenzione all’annotazione del numero dei chilometri percorsi dall’auto.

Dal punto di vista procedurale è infatti previsto che l’imprenditore o il professionista, anteriormente all’effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA (mensile o trimestrale), o alla presentazione della dichiarazione annuale, deve annotare sul registro degli acquisti IVA (v. art. 25 D.P.R. n. 633/72) l’ammontare complessivo dei rifornimenti annotati sulla scheda carburante.

Ancor prima però, lo stesso soggetto deve annotare sulla scheda carburante il numero dei chilometri percorsi dall’auto nel periodo temporale di riferimento della stessa, rilevando tale dato dal contachilometri installato sul mezzo.

Sulla base del suddetto itinerario giuridico la Corte di Cassazione ha chiarito che “la tempestiva indicazione chilometrica è essenziale, perché è richiesta a fini antielusivi, in funzione di una valutazione di congruità e quindi di inerenza ed effettività del costo: la suddetta indicazione perciò non è surrogabile da altri documenti (in considerazione, ripetesi, della indicata finalità antielusiva) e la sua omissione non consente né la deduzione del costo ai fini delle imposte sul reddito, né la detrazione dell’IVA” (cfr. Corte di Cassazione, n. 25122/2014, n. 26539/2008, Cass. n. 3947/2011).

A seguito della corrente giurisprudenziale riportata, tra l’altro maggioritaria, non si può che consigliare al driver la massima attenzione nella gestione della scheda carburante, in quanto, tutti gli elementi richiesti dalla normativa sono da considerare “essenziali”.

 

Bologna, 25 settembre 2015

Last modified: 27 Settembre 2015