CIRCOLARE F9/2015

Una importante pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza del 9 aprile 2015, n. 1816) ci consente di chiarire che l’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità (in breve, “Icp”) effettuata con i veicoli aziendali, non esclude la legittimità di una diversa imposizione da parte dei Comuni. Nessuna buona notizia, infatti, relativa al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. Quest’ultimo, chiarisce il Consiglio di Stato, deve essere sempre pagato.

Com’è noto, non è dovuta Icp quando l’impresa si limita ad evidenziare sul veicolo il marchio, la ragione e l’indirizzo sociale, ma non più di due volte. Inoltre, ciascuna iscrizione non deve essere di superficie superiore a mezzo metro quadrato (v. art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 507/1993).
È bene fare alcune precisazioni. Innanzitutto in riferimento all’esposizione del marchio l’esenzione opera solo nel caso in cui il marchio sia identificativo anche dell’impresa e non solo del prodotto. In riferimento alla nozione di indirizzo poi (soprattutto a seguito dello sviluppo tecnologia) la tesi più accreditata è quella che interpreta la nozione di indirizzo in maniera estensiva, tale da assorbire i nuovi tipi di recapiti virtuali, quali il sito web, il profilo aziendale sui social network, l’indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, di fax e simili.
Dal 2002, tale esenzione è stata estesa agli autotrasportatori (anche per conto terzi) precedentemente esclusi, senza tuttavia inserire dei limiti dimensionali rigidi (v. Legge n. 16/2002).
Il Ministero sul punto ha chiarito che l’esenzione opera, ad esempio, nell’ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai c.d. “padroncini” (piccoli trasportatori), se effettuato con veicoli integralmente di loro proprietà; ma anche quando il trasporto viene effettuato con l’impiego di rimorchi, containers e simili di proprietà delle imprese committenti che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti. Ferma restando l’esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, questa si realizza altresì relativamente all’indicazione della ditta e dell’indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, containers e simili, in quanto essendo gli stessi di proprietà di dette imprese, l’ipotesi è sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese committenti.
Con la pronuncia richiamata, Il Consiglio di Stato chiarisce sostanzialmente che l’esenzione Icp per i veicoli aziendali non impedisce che l’indicazione stessa possa continuare ad essere qualificata come un’iniziativa pubblicitaria e dunque essere sottoposta ad un qualsiasi regime tariffario.
Dirimente, a detta del Consiglio, è l’art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 503/1993, laddove prevede che “Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario”.
La tesi è anche confortata dall’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 446/97 che rimanda sostanzialmente ai Comuni la possibilità di escludere nel proprio territorio l’applicazione dell’Icp, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio, previo pagamento di un canone in base a tariffa, regolamento effettivamente attuato dal Comune nel caso trattato dal Consiglio. Questo dimostra, sostanzialmente, l’autonomia dell’Icp dal canone sulle iniziative pubblicitarie.
I Comuni dovranno affrontare il tema della tassazione locale anche in funzione del corretto sviluppo del federalismo municipale. Si prevede, infatti, l’introduzione di una nuova imposta comunale secondaria, destinata ad assorbire tutte le imposte comunali minori comprese Icp e di diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, Tosap, Cosap, ecc. Per i veicoli aziendali si profila uno scenario piuttosto incerto anche sul piano della tassazione minore.

Bologna, 30 settembre 2015

Last modified: 30 Settembre 2015