CIRCOLARE F5/2015

I versamenti a saldo risultanti dalle dichiarazioni (Modelli IRES – Irap 2015 per il periodo d’imposta 2014) o dal cosiddetto “fondo imposte”, compresi quelli relativi al I° acconto IRES e Irap (periodo d’imposta 2015), devono essere effettuati, come previsto dall’art. 7, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Pertanto, nella generalità dei casi, per i contribuenti cosiddetti “solari” (esercizio chiuso al 31 dicembre 2014) il termine ultimo per procedere al pagamento del saldo 2014 e del I° acconto 2015 (senza incorrere in sanzioni) è fissato al prossimo 16 giugno 2015, mentre il termine per procedere al pagamento del II° acconto è fissato al 30 novembre 2015.

I versamenti possono essere effettuati oltre il termine, ma comunque entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza, maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento a titolo di interesse.

Tavola riepilogativa per Modello F24

 

SEZIONE ERARIO

IRES

Codice tributo

Anno di riferimento

Saldo

2003

2014

I° acconto

2001

2015

II° acconto

2002

2015

SEZIONE REGIONI

IRAP

Codice tributo

Anno di riferimento

Saldo

3800

2014

I° acconto

3812

2015

II° acconto

3813

2015

È bene chiarire che l’acconto è pagato in due rate con esclusione del caso in cui il versamento da eseguire alla scadenza della prima rata non superi i 103 euro. In tale circostanza si pagherà l’acconto cosiddetto “unificato” entro la scadenza prevista per il pagamento del II° acconto.

Il quantum dell’acconto è generalmente determinato sulla base del metodo cosiddetto “storico”. In tal caso si dovrà versare il 40 per cento di quanto dovuto nell’annualità 2014 (il restante 60 per cento è dovuto in sede di II° acconto). In alternativa il quantum può essere determinato sulla base del metodo cosiddetto “previsionale”, versando il 40 per cento di quello che si presume dovutonell’annualità in corso. Attenzione all’applicazione di questo ultimo metodo, in quanto, qualora la previsione non fosse del tutto corretta, il contribuente dovrà versare il dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi.

Bologna, 9 giugno 2015

Per richiedere le circolari arretrate si prega di inviare una email a info@econometrica.it

Questo servizio è a cura di Carla Brighenti (carla.brighenti@studiobrighentirappini.com), Dottore Commercialista e

Davide De Giorgi(davidedegiorgiwork@gmail.com ), Avvocato Tributarista.

Last modified: 10 Giugno 2015