QUESITO: Molte imprese richiedono ai dipendenti l’utilizzo dell’auto propria per l’effettuazione delle trasferte di lavoro a fronte del successivo rimborso spese quantificato sulla base dei costi chilometrici determinati dall’A.C.I. – Si chiede di sapere quali sono i rimedi a tutela dell’impresa e quali sono le conseguenze alle quali potrebbero andare incontro i soggetti che presentano una nota spese falsa o erroneamente compilata

 

RISPOSTA: Il tema è molto complesso e non presenta una risposta univoca. Dal canto nostro segnaliamo che molto spesso le imprese, nel predisporre gli accordi contrattuali che autorizzano la trasferta, inseriscono apposite clausole di responsabilità nei confronti del lavoratore per prevenire casi di presentazione della nota spese “falsa” per trasferte mai effettuate o “erroneamente compilata” generalmente a vantaggio del lavoratore.

In tal caso, il lavoratore è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal diritto del lavoro, graduate in maniera differente in funzione della gravità del fatto, fino alla sanzione estrema del licenziamento. Sul punto occorre però fare una doverosa distinzione. Nel caso di presentazione della nota spese “falsa” a fronte di trasferte mai effettuate potrebbe configurarsi una giusta causa di licenziamento in quanto viene a mancare quel dovere di diligenza e correttezza da parte del lavoratore che mina alla radice il rapporto di fiducia instaurato tra l’impresa e il lavoratore.

L’estrema sanzione è comunque da valutare caso per caso sulla base di un giudizio di proporzionalità ed in funzione della posizione soggettiva del lavoratore all’interno dell’organigramma aziendale (i.e. Cass. Sez. Lav., del 9 maggio 2012, n. 7096). In questa circostanza l’orientamento dei Giudici è stato quello di considerare legittimo il licenziamento nei confronti del dirigente reo di aver presentato una nota spese a fronte di una trasferta mai effettuata.

Nella differente ipotesi di “erronea compilazione” della nota spese, per differenti motivi comunque addebitabili al lavoratore, non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare quale il licenziamento, ma può comunque essere addebitata al lavoratore una sanzione pecuniaria con natura risarcitoria.

 

Bologna, 2 febbraio 2015

 

*Questo servizio è a cura di

Carla Brighenti, Dottore Commercialista e

Davide De Giorgi, Avvocato Tributarista.

Last modified: 10 Febbraio 2015