QUESITO: A seguito della crisi economica molte imprese sono costrette a collocare i lavoratori in cassa integrazione. Si chiede di sapere se il dipendente al quale viene erogato nel cedolino un fringe benefit a fronte dell’assegnazione dell’auto da utilizzare anche per finalità personali c.d. “uso promiscuo” continui a conservare ugualmente il diritto al benefit dell’auto oppure per il periodo di durata della cassa tale beneficio è sospeso e quindi il dipendente non può utilizzare l’auto per uso personale.

 

RISPOSTA: Come noto nel caso di assegnazione al dipendente dell’auto aziendale “ad uso promiscuo”, il veicolo viene affidato al dipendente sia per finalità legate all’attività d’impresa, sia per finalità prettamente “personali”. In questa circostanza, indipendentemente dai chilometri realmente percorsi o dai costi sostenuti per il mezzo, il fringe benefit (valore della retribuzione in natura soggetta a tassazione in capo al dipendente) viene determinato forfettariamente. Naturalmente, nel caso di utilizzo per un periodo inferiore all’anno, l’ammontare del fringe benefit deve essere ragguagliato al numero dei giorni del periodo di assegnazione. Qualora all’atto dell’assegnazione la circostanza della collocazione in cassa integrazione non fosse stata contrattualmente prevista si dovrà fare riferimento alle regole previste dal Codice Civile.

Facendo riferimento, secondo quanto stabilito dagli artt. 1809 e 1810 del Codice Civile, il dipendente (comodatario) è obbligato a restituire l’auto alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.  Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Qualora non fosse stato previsto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il dipendente è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Oltre alle ipotesi richiamate la restituzione del bene è previsto nelle particolari situazioni derivanti dal “venire meno” dei presupposti in relazione ai quali il bene è stato concesso in uso e cioè nei casi di: cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione; o assegnazione ad altra mansione, per la quale l’utilizzo del bene non assume alcuna rilevanza strumentale e a nostro parere anche nei casi di sospensione dell’attività lavorativa come nel nostro caso c.d. CIG. Si ritiene corretto quindi da parte dell’azienda comunicare al dipendente l’interruzione della erogazione del benefit auto, venendo meno l’utilizzo per fini lavorativi.

 

Bologna, 10 febbraio 2015

 

 

*Questo servizio è a cura di

Carla Brighenti (carla.brighenti@studiobrighentirappini.com), Dottore Commercialista

e Davide De Giorgi(davidedegiorgiwork@gmail.com ), Avvocato Tributarista.

Last modified: 10 Febbraio 2015