CIRCOLARE AI SOCI F2/2016

La Circolare Fiscale inviata ai Fleet Manager sulle agevolazioni fiscali sulle auto aziendali previste dalla legge di stabilità ha destato notevole interesse. Il servizio di consulenza fiscale di Auto Aziendali Magazine e di A.I.A.G.A. ha ricevuto numerosi quesiti da parte di fleet manager.

Riportiamo qui di seguito alcuni dei quesiti più interessanti con le relative risposte:

 

Quesito 1: La nostra società ha rinnovato il parco dei veicoli commerciali strumentali nel dicembre 2015. È possibile usufruire delle nuova agevolazione dei “super” ammortamenti al 140%?

Partono ufficialmente dal 1 gennaio 2016, ma con effetto parzialmente retroattivo, i “superammortamenti fiscali riconosciuti per gli acquisti di beni strumentali nuovi. L’agevolazione è applicabile infatti a tutti gli acquisti effettuati a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 1 dicembre 2016.

Com’è noto, con l’approvazione della c.d. Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 91 e ss.) è stato prevista, seppur in maniera temporanea, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, la possibilità di effettuare una maggiore deduzione fiscale.

Più in particolare, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento, in modo da consentire l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria più elevati.

La nuova agevolazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali “minori” e cioè quei beni strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, ed agli investimenti in beni espressamente indicati all’allegato n. 3 della c.d. Legge di stabilità 2016.

Il beneficio fiscale non produce effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

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Quesito 2: Stiamo valutando l’opportunità di effettuare investimenti importanti per migliorare la mobilità aziendale. Esitono delle agevolazioni fiscali per il rinnovo della flotta aziendale?  

Una boccata d’ossigeno al comparto della mobilità aziendale è arrivata con l’approvazione della c.d. Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 92 e ss.) che ha introdotto un regime fiscale premiale per i veicoli aziendali acquistati a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 1 dicembre 2016.

Il Legislatore ha infatti previsto la maggiorazione del 40 per cento dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli aziendali ex art. 164, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 917/86.

La novella per come è scritta potrebbe rivelarsi foriera di diverse interpretazioni con differenti effetti per aziende e professionisti.

Il riferimento ondivago al “limite” infatti potrebbe essere applicato, in base alla diversa lettura della norma, sia alla percentuale di deducibilità fino ad oggi del 20% (aumentando fino al 60%), sia al limite di costo fiscalmente riconosciuto, ad oggi pari ad euro 18.075,99 (aumentando fino ad euro 25.306,38) sia in taluni casi ad entrambe in maniera congiunta.

Si ritiene coerente con la logica dell’agevolazione la seconda tesi che prevede l’aumento del costo fiscalmente riconosciuto, portandolo ad euro 25.306,38, al quale verrà poi applicata la percentuale di deducibilità del 20 per cento.

Il beneficio fiscale non produce effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore. Nulla è cambiato in materia di noleggio.

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Quesito 3: I “super” ammortamenti e le migliori disposizioni fiscali previste per il mondo dell’automotive aziendale hanno effetto sulla determinazione dell’acconto IRES 2016?

I “superammortamenti riconosciuti per l’acquisto dei beni strumentali nuovi acquistati nel periodo temporale dal 15 ottobre 2015 fino al 1 dicembre 2016 e le migliori disposizioni fiscali previste per il mondo dell’automotive aziendale, valevoli per lo stesso periodo, non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.  

Sul punto il Legislatore ha specificato che anche per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è prevista una sostanziale “sterilizzazione” degli effetti positivi delle nuove e temporanee disposizioni.

Il calcolo dell’acconto dovuto quindi, qualora effettuato con l’applicazione del c.d. metodo storico (alternativo al c.d. metodo previsionale), deve essere effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati benefici.

 

Bologna, 14 gennaio 2016

Last modified: 20 Gennaio 2016