QUESITO: Si chiede di sapere se esistono delle differenze dal punto di vista fiscale tra le Tabelle utilizzate per quantificare il rimborso chilometrico e quelle utilizzate per valorizzare in fringe benefit entrambe previste dall’ ACI. Se la risposta è affermativa, si chiede di sapere quali sono le principali differenze.

  

RISPOSTA: La differenza esiste ed è anche piuttosto importante, almeno dal punto di vista fiscale. Spesso si crea confusione perché vengono definite entrambe “Tabelle” sia in riferimento al rimborso chilometrico e sia in riferimento alla valorizzazione del fringe benefit. Le prime sono predisposte dall’ACI ai fini della quantificazione del rimborso da erogare al dipendente che utilizza la propria auto per trasferte aziendali ed esprimono una media dei costi di esercizio del veicolo. Queste sono aggiornate due volte l’anno, indicativamente a marzo e settembre, e possono essere utilizzate quale parametro di riferimento nella compilazione della “nota spese” da parte del dipendente, ma non è previsto un obbligo di utilizzo. In questo senso sono Tabelle orientative. Tuttavia, ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha più volte riconosciuto queste Tabelle come l’unica fonte attendibile, e dunque si consiglia di attenersi ai valori ivi indicati. I valori espressi nelle tabelle variano in funzione del modello e della potenza del veicolo. Il valore è comprensivo della quota ammortamento capitale; della quota interessi sul capitale investito; dei costi assicurativi RCA; della tassa automobilistica; del carburante; del costo pneumatici e della spese per riparazioni e manutenzioni.

 A contrariis le altre “Tabelle” ACI devono essere applicate quando il veicolo è di proprietà aziendale ed è concesso in uso al dipendente anche per fini privati c.d. “uso promiscuo”. In tal caso il valore del fringe benefit (reddito imponibile in capo al dipendente che deve essere allocato in busta paga) è determinato in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tariffe A.C.I., al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. In questo caso l’ACI deve elaborare i valori di riferimento entro il 30 novembre di ciascun anno e darne notizia al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre di ciascun anno con effetto dal periodo d’imposta successivo. Gli importi relativi ai fringe benefit 2014 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23/12/2013 supp. ord. n.86.

 Bologna, 30 luglio 2014

*Questo servizio è a cura di Carla Brighenti, Dottore Commercialista e Davide De Giorgi, Avvocato Tributarista.

Last modified: 30 Luglio 2014