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L’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e la registrazione nell’archivio della Motorizzazione Civile, nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario abbia la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni, scatta il 3 novembre 2014 (V. art. 94, comma 4-bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 e art. 247-bis del D.P.R. n. 495 del 1992).

Per ulteriori informazioni è possibile leggere l’intera Circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 15513 del 2014 qui.

Tale adempimento, per il momento, non riguarda i soggetti che effettuano attività di autotrasporto l’obbligo non sussiste in riferimento agli atti posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014 che pure possono essere aggiornati, ma in caso di omissione, non sono previste sanzioni.

Attenzione, il nuovo adempimento non ha natura fiscale e non deve essere “confuso” con la disciplina della comunicazione dei beni ai soci. Inoltre, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento i familiari conviventi che comunque possono richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.

L’adempimento è a carico del soggetto che ha la disponibilità del veicolo che tuttavia può, con apposita delega scritta (Moduli A/1 e A/2 nella Circolare prima allegata) riversare l’adempimento sul soggetto intestatario. L’ufficio della Motorizzazione Civile provvederà ad eseguire l’aggiornamento rilasciando l’apposito “tagliando di aggiornamento”.

Per i veicoli aziendali è stata prevista una disciplina ad hoc. La nuova disciplina prevede che nel caso in cui venga concessa la disponibilità del veicolo aziendale (vale sia per le aziende pubbliche che per quelle private) in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni, il fleet manager (munito del potere di agire in nome e per conto dell’azienda, munito di delega scritta rilasciata dal dipendente) debba provvedere alla presentazione di un’apposita istanza (conforme al Modello “Allegato B1” nella Circolare prima allegata) e adempiere all’obbligo di annotazione nell’archivio della Motorizzazione Civile.

Anche in caso di variazione o cessazione anticipata del comodato occorre dare comunicazione con apposita istanza (conforme al Modello “Allegato B2” nella Circolare prima allegata)

L’adempimento deve essere effettuato anche qualora l’azienda abbia la “disponibilità” del veicolo a titolo di usufrutto, di leasing o di noleggio a lungo termine.

La procedura per l’auto aziendale concessa in comodato gratuito ai propri dipendenti è dunque semplificata in quanto non devono essere effettuate le procedure di “aggiornamento” della carta di circolazione.

I costi, seppur non quantificabili a livello amministrativo e gestionali, sono ridotti dal punto di vista finanziario. All’istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente anche la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo pari ad Euro 16 e il pagamento di Euro 9 a titolo di diritti di motorizzazione.

Se le registrazioni riguardano un’intera flotta aziendale, è prevista la possibilità di effettuare un’istanza cumulativa con un notevole risparmio anche in termini amministrativi e gestionali, oltre che finanziari (si paga una sola imposta di bollo).

Attenzione però, l’aggiornamento nell’archivio deve essere effettuato per ogni singola auto aziendale, con il pagamento di 9 Euro per ciascun veicolo. 

 

A seguito dell’istanza, la Motorizzazione Civile rilascia l’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio nazionale di veicoli. Non è necessario che l’attestazione sia tenuta a bordo dell’auto aziendale, in quanto non sono previste sanzioni in sede di controllo stradale.

Ancora vi è un punto da chiarire. La disciplina non fa riferimento ai veicoli concessi in comodato agli amministratori e non è quindi chiaro quale sia la modalità di comunicazione applicabile in questo caso.

Le sanzioni, in caso di non ottemperanza degli obblighi, prevedono: una multa di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione.

 

Bologna, 12 ottobre 2014

 

 

*Questo servizio è a cura di Carla Brighenti, Dottore Commercialista e Davide De Giorgi, Avvocato Tributarista

Last modified: 12 Ottobre 2014