QUESITO: Siamo un’azienda dotata di una flotta aziendale importante in fase di ristrutturazione. Per abbattere i costi fiscali relativi al rinnovo del parco auto stiamo pensando di portare in outsourcing la flotta, facendo acquistare le nuove auto direttamente ad una nuova società costituita ad hoc. Si chiede di sapere se l’operazione è fiscalmente sostenibile.

 

RISPOSTA: La domanda è chiara, ma è appena il caso di fare qualche precisazione. Sembrerebbe che l’impresa, con il fine di abbattere i costi fiscali legati alla rinnovo della flotta aziendale (particolarmente gravosi a seguito delle recenti modifiche che permettono la deducibilità del solo 20% e nel limite economico di euro 18.075,99), è disposta a costituire una new co (nuova società) al quale affidare l’acquisto dei veicoli e il servizio di noleggio auto. Evidentemente in questo caso la new co. beneficerebbe di un diverso e migliore trattamento fiscale.

Preliminarmente si osserva che come ogni attività economica, anche quella delle società di noleggio è soggetta a diverse disposizioni specifiche che devono essere rispettate. Anche qualora fossero rispettati tutti i requisiti per esercitare in modo regolare l’attività dal punto di vista civilistico, l’operazione pone il fianco a numerose critiche dal punto di vista fiscale in quanto può essere etichettata come “elusiva” o effettuata in violazione del generale principio del divieto dell’ “abuso” del diritto. I rilievi potrebbero essere numerosi.

In primis potrebbe risultare non coerente con la prassi commerciale costituire una società di noleggio destinata ad avere un unico cliente. Tuttavia questo non è vietato dalla legge e il rapporto di “mono committenza” potrebbe essere regolato sulla base di apposita convenzione, al fine di individuare precisi parametri inerenti all’utilizzo dei beni, alle manutenzioni, nonché agli interventi di tipo straordinario, comprese le assicurazioni a tutela dell’integrità dei beni medesimi nel periodo di valenza del rapporto. Naturalmente le transazioni devono essere regolate in conformità alle pratiche commerciali presenti mediamente sul mercato.

Inoltre, è necessario che sussista un’organizzazione tendente a dimostrare un’operatività proiettata al futuro e, non solo, di “scatola vuota” che punta a far ottenere dei meri vantaggi di natura fiscale al soggetto utilizzatore.

 

Bologna, 23 luglio 2014

 

 

 

*Questo servizio è a cura di Carla Brighenti, Dottore Commercialista e Davide De Giorgi, Avvocato Tributarista.

Last modified: 23 Luglio 2014