QUESITO: Una impresa ha un contratto di “netting” con una compagnia petrolifera (X) che ha rilasciato carte magnetiche abbinate ai singoli automezzi della stessa. Nel quotidiano può capitare che vengano fatti rifornimenti presso distributori di altre compagnie con pagamento in contanti o carte di credito/debito/bancomat. Si chiede di sapere se per questi rifornimenti può essere messa in uso una scheda carburante. In altre parole, i due sistemi possono coesistere? Se la risposta è negativa, in questi casi è possibile recuperare l’IVA e dedurre il costo sugli acquisti di carburante effettuati presso altre compagnie?

RISPOSTA: I due sistemi (netting e scheda carburante) possono coesistere.

Il cosiddetto “netting” è una procedura consistente nella stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all’utente che utilizza per il pagamento apposite carte aziendali, e fatturati al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l’operazione effettuata nei confronti del cliente.

Sul punto si segnala che la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che “il rapporto che si instaura per effetto del richiamato contratto di “netting”, è riconducibile alla somministrazione di beni di cui all’articolo 1559 del Codice civile, “contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.

Il contratto di netting è quindi escluso dalla disciplina della scheda carburante prevista dal D.P.R. n. 444 del 1997.

Da ciò deriva che eventuali acquisti di carburante in “altre” stazioni di servizio devono essere opportunamente documentati con l’utilizzo della scheda carburante (utilizzabile dai soggetti d’imposta ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e della giustificazione dell’acquisto medesimo agli effetti dell’imposizione diretta).

Nella scheda devono essere annotati, a titolo esemplificativo, tutti gli estremi di individuazione del veicolo e cioè la casa costruttrice, il modello e la targa o il numero del telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall’impresa costruttrice. Devono essere annotati, altresì, gli estremi di identificazione del soggetto IVA che acquista il carburante e cioè la ditta, nel caso di impresa individuale, la denominazione o ragione sociale nel caso di impresa collettiva, il cognome e il nome per gli esercenti arti e professioni, nonché il domicilio fiscale, il numero di partita IVA e, per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Inoltre, lo stesso gestore deve indicare tutti i dati utili ad identificare con esattezza il rifornimento.

In alternativa alla scheda carburante può essere utilizzata una carta di credito dedicata (utilizzabile comunque anche per altre operazioni).

In merito a tale ultima specifica, si chiarisce che l’esonero della scheda carburante è previsto solo per coloro che effettuano acquisti di carburante “esclusivamente mediante carte di credito, di debito o carte prepagate”.

Bologna, 12 settembre 2014

 

*Questo servizio è a cura di Carla Brighenti, Dottore Commercialista e Davide De Giorgi, Avvocato Tributarista.

Last modified: 12 Settembre 2014