DOMANDA: “Un’impresa assegna in uso promiscuo per l’esercizio fiscale 2014 l’auto aziendale agli amministratori. Alla luce delle recenti riforme intervenute nel settore dell’automotive, si chiede di sapere se per l’impresa tali costi sono deducibili dal reddito e in che misura: 20%, 70%, 80% o 100%?” Inoltre, in tali casi è detraibile l’IVA?

RISPOSTA: Nel caso di assegnazione dell’auto in uso promiscuo agli amministratori, la società è assoggettata al regime ordinario previsto per le c.d. auto aziendali con alcune peculiarità.

Innanzitutto l’impresa dovrà procedere con l’imputazione in capo all’amministratore di una quota di reddito tassabile per la parte relativa all’utilizzo privato dell’auto c.d. fringe benefit.

Il valore fiscale dell’utilizzo privato dell’auto che verrà tassato in capo all’amministratore è quantificato, in misura forfettaria, in un importo pari al 30% dei costi calcolati dall’ACI con riferimento ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (4.500 KM annui), ragguagliabile se l’utilizzo avviene per periodi inferiori, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

La misura del compenso è determinata in base ad una presunzione assoluta ed è pertanto irrilevante l’effettiva percorrenza del veicolo. La tassazione del fringe benefit deve avvenire con frequenza mensile.

Dal canto suo l’impresa potrà dedurre l’importo del costo sostenuto fino al limite del fringe benefit imputato all’amministratore.

L’eventuale eccedenza delle spese sostenute dall’impresa rispetto al fringe benefit è deducibile in misura pari al 20%.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il trattamento fiscale dei costi sostenuti dall’impresa per i veicoli assegnati agli amministratori (ancorché i redditi derivanti dall’incarico di amministratore siano assimilati a quelli di lavoro dipendente) si differenzia da quello relativo ai veicoli assegnati ai dipendenti. Solo in tali casi infatti la soglia di deducibilità per l’impresa è fissata al 70%.

Conseguentemente, l’impresa nel caso di assegnazione dell’auto in uso promiscuo all’amministratore dovrà applicare le regole previste ex art. 164, co. 1, lett. b),Tuir.

In merito al trattamento IVA, l’impresa potrà portare in detrazione il tributo assolto nella limitata misura del 40%. La restante parte, deve essere considerata indetraibile e potrà essere imputata a costo ai fini delle imposte sui redditi.

 

Bologna, 24 febbraio 2014

  

Per richiedere le circolari arretrate si prega di inviare una email a info@econometrica.it

 *Questo servizio è a cura di Carla Brighenti, Dottore Commercialista e Davide De Giorgi, Avvocato Tributarista.

 Auto Aziendali Magazine – telefono: 051 271710 – fax: 051 224807 email: info@econometrica.it

 

Last modified: 24 Febbraio 2014